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L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 09 giugno 2026, n. 22/E, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione dei premi di produttività e delle somme erogate come partecipazione agli utili nel settore privato.
A seguito dei quesiti sollevati in materia, l’Agenzia delle entrate fa presente che i commi da 182 a 190 della legge di stabilità 2016 hanno introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, originariamente prevista nella misura del 10%, ai premi di produttività del settore privato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori, entro il limite di importo, inizialmente, di 2.000 euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.Il comma 184 della medesima legge di stabilità 2016 ha attribuito al dipendente, oltre alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, anche la facoltà di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit (di cui all’articolo 51, comma 2 e comma 3, ultimo periodo e dal 2017 anche comma 4), del TUIR, non scontino alcuna tassazione, nei limiti ivi previsti.
Come chiarito con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l’irrilevanza reddituale dei benefit fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti soggiace a precisi limiti: l’ammontare massimo delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva; gli importi stabiliti per dette utilità dai commi dell’articolo 51 del TUIR.
Il legislatore è intervenuto negli anni più volte per modificare l’aliquota d’imposta e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva. Da ultimo, l’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2026 ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui al comma 182 della legge di stabilità 2016, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva, ivi prevista, è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, elevando il limite massimo di imponibile da 3.000 euro a 5.000 euro.
Al riguardo, sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio, prevista dal citato comma 184, in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, entro il nuovo limite di 5.000 euro, in quanto la legge di bilancio 2026, nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento esclusivamente al comma 182 della legge di stabilità 2016. Al riguardo, l’Agenzia osserva che il comma 184, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti. Pertanto – conclude l’agenzia delle entrate – deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti in base al comma 184 per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. in Italian

