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La Cassazione, con l’ordinanza n. 21061 depositata il 21 giugno 2026, torna sui confini della responsabilità professionale del commercialista incaricato in modo continuativo. Il consulente non può escludere ogni responsabilità solo perché le fatture sono materialmente predisposte dal cliente, quando l’incarico comprende assistenza fiscale e redazione delle dichiarazioni. Nel caso esaminato, un notaio aveva qualificato come anticipazioni escluse IVA costi che, secondo la verifica fiscale, dovevano concorrere alla base imponibile, sostenendo poi esborsi per oltre 56 mila euro. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità del commercialista, valorizzando la predisposizione autonoma delle fatture da parte del cliente. La Suprema Corte ha invece cassato la decisione, ritenendo insufficiente la motivazione sul contenuto del mandato e sugli obblighi di diligenza qualificata del consulente fiscale, tenuto a valutare i dati ricevuti e a segnalare criticità riconoscibili nell’ambito dell’attività affidata. La causa torna quindi al giudice di rinvio per un nuovo esame.
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