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Con il messaggio n. 1972/2026, l’INPS ha fornito istruzioni operative sulla gestione dei rapporti di lavoro domestico in caso di decesso del datore di lavoro. L’Istituto ha chiarito che, dopo il decesso, non è più possibile conferire nuove deleghe agli intermediari per amministrare il rapporto di lavoro. Qualora esista già una delega attiva o in fase di attivazione, l’intermediario può procedere alla cessazione del rapporto entro sessanta giorni dall’evento. Trascorso tale termine, l’INPS provvede d’ufficio. In assenza di deleghe, la richiesta deve essere presentata dagli eredi entro lo stesso termine tramite Contact Center o PEC. Gli eredi possono inoltre incaricare un professionista autorizzato mediante apposita delega. Un aspetto rilevante riguarda la semplificazione procedurale: è sufficiente l’iniziativa di uno solo degli eredi per richiedere la cessazione del rapporto, senza necessità del consenso degli altri soggetti coinvolti nella successione.
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