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Con la risposta n. 121/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime agevolato previsto per docenti e ricercatori che rientrano in Italia non spetta se manca il requisito della stabile residenza all’estero. Il caso riguarda un ricercatore giapponese assunto nel 2026 da una scuola italiana, dopo un lungo periodo trascorso in Italia presso l’European Molecular Biology Laboratory, con emolumenti esenti da IRPEF in base all’accordo tra EMBL e Governo italiano. Secondo l’Agenzia, tale esenzione non comporta automaticamente il mantenimento della residenza fiscale estera. L’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 richiede infatti, oltre allo svolgimento di attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni, anche una permanenza stabile e non occasionale fuori dall’Italia. Poiché il ricercatore aveva dimorato in Italia con la famiglia dal 2016, il beneficio non può essere riconosciuto.
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