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Con l’ordinanza n. 22962, depositata il 9 luglio 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che l’avviso di accertamento non è invalido per la mancata allegazione dei documenti richiamati quando il loro contenuto essenziale sia descritto nel processo verbale di constatazione già consegnato al contribuente. Ciò che rileva è che l’atto esponga presupposti di fatto, prove e ragioni giuridiche in modo sufficiente a consentire una difesa piena e consapevole. Il caso riguarda una società sottoposta ad accertamento induttivo dopo il ritrovamento di tre chiavette USB contenenti una presunta contabilità parallela. La Cassazione riconosce inoltre al PVC un’efficacia probatoria differenziata: esso fa piena prova delle operazioni materiali compiute o direttamente constatate dai verificatori, come la ricezione dei documenti dalla polizia giudiziaria e l’estrazione dei dati. Rimane invece affidata al giudice la valutazione delle risultanze raccolte e della loro idoneità a dimostrare l’esistenza della contabilità occulta e a sostenere la pretesa tributaria.
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