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Nuove tutele per la genitorialità, revisione di permessi, orari e comporto
Il 28 settembre 2026 è stato sottoscritto a Roma l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Moda Artigianato, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica. A firmare il testo la confederazione datoriale Conflavoro Pmi e la parte sindacale Fesica-Confsal.
Tra le principali novità spicca la valorizzazione della formazione e delle competenze con l’introduzione dell’indennità di qualificazione, riconosciuta ai lavoratori in possesso di un titolo di studio pertinente di grado superiore al livello di inquadramento e pari di norma al 10% della differenza retributiva. L’accordo aggiorna anche l’indennità di cassa e maneggio denaro elevandola al 6%, disciplina l’Elemento di Garanzia Retributiva pari all’1% della retribuzione di fatto in assenza di contrattazione aziendale, e rimodula le tabelle degli scatti biennali di anzianità distinguendo tra i diversi settori.
Sul fronte dell’orario di lavoro e dell’organizzazione aziendale, viene introdotta la disciplina del lavoro a turni e della reperibilità con relative indennità giornaliere feriali e festive, si fissano i limiti del periodo di prova e del lavoro supplementare e si regolamentano le pause per videoterminalisti e per il recupero psicofisico. In materia di diritti e tutele sociali, si amplia il quadro della genitorialità garantendo il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni retribuito al 100%, e si introducono forme di congedo mirate come il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere, il congedo per i nonni lavoratori, i permessi per donatori di sangue e midollo e per gli studenti.
Relativamente alla gestione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto per malattia viene esteso in presenza di patologie oncologiche, gravi infermità o disabilità. Viene inoltre integrata la norma sulle dimissioni per fatti concludenti, che consente di considerare dimissionario il lavoratore assente ingiustificato per 15 giorni consecutivi previa comunicazione all’Ispettorato del Lavoro. Infine, l’accordo ridefinisce le causali per i contratti a termine superiori a 12 mesi, adegua i limiti della somministrazione, sopprime il contratto di reinserimento e aggiorna le quote di contribuzione per il welfare bilaterale riferite al Fondo E.BI.A.S.P., al Fondo Fondosani e al Fondoformazione.

