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La circolare n. 19/2026 emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sostituisce integralmente la precedente circolare n. 16/2026 per fornire ulteriori chiarimenti ed elementi applicativi relativi ai sistemi informativi in uso.
La nuova circolare si inserisce nel quadro delineato dal D.Lgs. n. 157/2015, nell’ambito del processo di semplificazione e razionalizzazione dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. L’obiettivo strategico risiede nel favorire la compliance volontaria, la trasparenza e l’adempimento spontaneo.
In questo contesto, un efficiente sistema di gestione della conformità doganale deve prevedere procedure volte ad individuare e correggere tempestivamente gli errori. Già con la circolare 38/2025 era stata introdotta la possibilità di attivare il ravvedimento operoso direttamente in dichiarazione doganale per revisioni su istanza di parte e regolarizzazioni a posteriori. La disciplina è stata integrata dalla riforma del sistema sanzionatorio doganale (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 – DNC), il cui articolo 104 estende in modo espresso ed organico l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ai diritti doganali, armonizzandolo con le imposte dirette ed indirette.
L’adempimento spontaneo si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione doganale (sia di rettifica che di regolarizzazione a posteriori), operazione indispensabile per riallineare i sistemi informativi dell’Amministrazione, considerata la natura digitale a rilevanza fiscale della dichiarazione doganale per la quale non è previsto il rilascio di copie cartacee ad identico valore.
La normativa nazionale ed unionale considera adempiuto il pagamento dei diritti doganali quando l’importo viene addebitato sul conto di debito dell’operatore, consentendo lo svincolo delle merci ai sensi dell’articolo 195 CDU. Tuttavia, i conti di debito sono espressamente ed unicamente autorizzati e garantiti per la copertura dei soli diritti doganali ed eventuali interessi, rimanendo tassativamente escluse le sanzioni. Inoltre, mentre prima dello svincolo la dichiarazione di rettifica sostituisce integralmente l’originaria, dopo lo svincolo la rettifica comporta la liquidazione ed il versamento della sola differenza tra quanto dovuto e quanto inizialmente dichiarato.
Di conseguenza, il pagamento nell’adempimento spontaneo deve avvenire secondo due modalità distinte:
Diritti doganali ed interessi: mediante liquidazione in dichiarazione ed addebito diretto su conto di debito.
Sanzione: mediante bonifico bancario.
La revisione della dichiarazione doganale su istanza di parte è attivabile entro tre anni dall’accettazione della dichiarazione da rettificare. In tale ambito, trova applicazione l’esimente totale dalla sanzione prevista dall’articolo 96, comma 13, DNC, a condizione che l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali.
L’insorgenza di una causa ostativa all’esimente ex art. 96, c. 13, DNC non impedisce comunque al contribuente di presentare istanza di revisione prima della notifica dell’avviso di accertamento, consentendogli di ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) per usufruire della riduzione percentuale della sanzione.
In aggiunta, la presentazione dell’istanza di revisione entro 90 giorni dallo svincolo attribuisce al contribuente l’esimente dal pagamento degli interessi moratori sui maggiori diritti; tale esimente ha carattere temporale ed opera anche qualora il contribuente fosse già a conoscenza di controlli o procedimenti avviati.
Sotto il profilo istruttorio, l’attività di controllo non coincide con il procedimento di revisione (quest’ultimo attivato su istanza o sulla base di un verbale di constatazione conclusivo) e l’avvio delle verifiche d’ufficio non deve essere oggetto di comunicazione preventiva obbligatoria.
Qualsiasi richiesta formale di documentazione o informazioni inviata all’operatore relativamente a specifiche dichiarazioni implica l’acquisizione della formale conoscenza, precludendo l’esimente totale ex art. 96 c. 13 DNC ma lasciando aperta la strada al ravvedimento operoso fino alla notifica dell’avviso di accertamento.
Ai sensi dell’articolo 173 CDU, durante i controlli in linea le rettifiche ad istanza di parte non sono autorizzabili se la dogana ha comunicato l’intenzione di visitare la merce o se ha accertato l’inesattezza della dichiarazione. Prima dello svincolo non si applicano né la procedura di revisione ex art. 42 DNC né l’esimente di cui all’art. 96, c. 13, DNC.
L’adempimento spontaneo prima dello svincolo si realizza mediante l’accettazione delle risultanze del Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto al termine dei controlli ex art. 188 CDU. Con l’adesione al PVC e la contestuale presentazione della dichiarazione di rettifica, il contribuente può:
– in presenza di violazioni amministrative (artt. 79 e 96 DNC), applicare il ravvedimento operoso ai fini della riduzione sanzionatoria;- in presenza di violazioni penali (art. 79 DNC), accedere all’estinzione del reato ex art. 112, c. 1, DNC e, ove la sanzione non sia stata ancora determinata dall’Ufficio, avvalersi del ravvedimento per la sua riduzione.Il versamento della sanzione tramite bonifico bancario deve essere effettuato nel medesimo giorno in cui viene registrata la rettifica e pagato il tributo. Il ravvedimento si perfeziona unicamente al momento dell’effettivo accredito delle somme sul conto corrente dell’Ufficio doganale.
Qualora l’operatore riscontri un errore in assenza di formale conoscenza di verifiche o procedimenti penali, può scegliere di:
– violazioni amministrative: presentare istanza di revisione ex art. 42 DNC con rettifica a sistema, beneficiando dell’esimente totale dalla sanzione. Il pagamento di diritti ed eventuali interessi avviene tramite addebito su conto di debito o bonifico.- violazioni penali (causa di non punibilità ex art. 112, c. 2, DNC): versare tributi, interessi e sanzione ridotta da ravvedimento tramite bonifico bancario sul conto del ricevitore ed attivare la revisione ad istanza di parte. La data vincolante per il perfezionamento del ravvedimento è quella dell’accredito sul conto dell’Ufficio.
Se il contribuente ha già conoscenza formale di accertamenti, il ravvedimento operoso resta applicabile fino alla notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento (o fino alla determinazione della sanzione per i casi di estinzione del reato ex art. 112, c. 1, DNC).
Nei reati di contrabbando punibili con la sola multa, l’estinzione del reato ex art. 112, c. 1, DNC resta garantita fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; tuttavia, l’impiego del ravvedimento per ridurre la sanzione è precluso se l’Ufficio ha già adottato il provvedimento di determinazione della sanzione stessa.
In caso di merce non unionale immessa in consumo senza formalità doganali, l’operatore esegue il versamento complessivo di tributi, interessi e sanzioni tramite bonifico e successivamente presenta la dichiarazione di regolarizzazione. Ai sensi dell’art. 13, c. 2-ter, D.Lgs. n. 472/1997, la riduzione della sanzione mediante ravvedimento operoso è preclusa se la dichiarazione viene presentata con un ritardo superiore a novanta giorni dall’immissione in consumo.
Qualora l’istanza di revisione o il ravvedimento riguardi più dichiarazioni omogenee per elemento d’accertamento e causale, registrate presso uffici doganali differenti, il contribuente è può eseguire un unico versamento cumulativo tramite bonifico bancario al ricevitore dell’Ufficio doganale competente per il territorio in cui si trova la propria sede legale (art. 42, c. 1, DNC).
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (ex D.Lgs. n. 87/2024 e art. 13, c. 2-bis, D.Lgs. n. 472/1997), è consentito applicare il cumulo giuridico per concorso materiale di più violazioni della medesima disposizione (art. 79 DNC) in sede di ravvedimento operoso. Ai sensi dell’art. 12, c. 8, D.Lgs. n. 472/1997, l’utilizzo del cumulo da parte del contribuente è ristretto alle sole violazioni commesse all’interno del medesimo periodo d’imposta (anno solare). Le violazioni commesse in annualità differenti non possono essere unificate e richiedono calcoli e versamenti distinti. Diversamente, qualora sia l’Ufficio doganale ad irrogare la sanzione d’ufficio, il cumulo giuridico troverà applicazione anche su più annualità. Ai fini del ravvedimento, la riduzione percentuale della sanzione unificata dal cumulo va rapportata alla data in cui è stata commessa la prima violazione.
Se il versamento eseguito dal contribuente risulta insufficiente rispetto al dovuto, il ravvedimento non decade integralmente ma si considera perfezionato per la quota parte di tributo proporzionata all’importo complessivamente corrisposto. Per la quota rimanente si attiveranno le ordinarie procedure di accertamento e riscossione, salvo successivo versamento integrativo ad opera del contribuente nei termini di legge.
Qualora invece il pagamento complessivo (tributo, interessi e sanzione) sia uguale o superiore al dovuto, il ravvedimento si considera positivamente perfezionato, anche nell’ipotesi in cui l’imputazione formale delle singole voci o di una parte di esse risulti erronea o non comunicata dal contribuente.
Rilevazioni di minime differenze tra quanto pagato e quanto dovuto per sanzioni o interessi, dovute ad errori materialmente commessi nel calcolo, non costituiscono motivo per valutare come non collaborativo il comportamento del contribuente.
Gli interessi moratori decorrono dalla data di insorgenza dell’obbligazione doganale fino al giorno di effettivo accredito sul conto dell’Ufficio. La misura del tasso è differenziata in base alla natura del tributo. in Italian

