Summarize in Italian this content to 750 words
La sola costituzione di uno studio associato non comporta automaticamente l’assoggettamento all’IRAP. Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha chiarito che l’imposta è dovuta soltanto quando la professione viene concretamente esercitata in comune e l’attività, l’organizzazione e i risultati economici sono direttamente imputabili alla struttura collettiva. Se, invece, gli associati gestiscono personalmente e in autonomia i rispettivi incarichi, l’attività resta riferibile ai singoli professionisti. La condivisione di locali, personale, beni strumentali, spese o proventi non è sufficiente a dimostrare l’esercizio associato della professione. Spetta all’Amministrazione finanziaria provare l’effettiva “spersonalizzazione” dell’attività, valutando il conferimento degli incarichi, i rapporti con la clientela, le responsabilità e l’attribuzione dei compensi. Qualora convivano attività individuali e comuni, restano esclusi dall’IRAP i compensi riconducibili esclusivamente al lavoro personale, purché siano adeguatamente separati.
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

News Lavoro
rewrite this title Agenti e intermediari assicurazioni: norma di interpretazione autentica su agevolazioni
Summarize this content to 750 words Forniti l’ambito di applicazione di quanto prescritto dalla Legge di bilancio 2026 e le
