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La sola costituzione di uno studio associato non comporta automaticamente l’assoggettamento all’IRAP. Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha chiarito che l’imposta è dovuta soltanto quando la professione viene concretamente esercitata in comune e l’attività, l’organizzazione e i risultati economici sono direttamente imputabili alla struttura collettiva. Se, invece, gli associati gestiscono personalmente e in autonomia i rispettivi incarichi, l’attività resta riferibile ai singoli professionisti. La condivisione di locali, personale, beni strumentali, spese o proventi non è sufficiente a dimostrare l’esercizio associato della professione. Spetta all’Amministrazione finanziaria provare l’effettiva “spersonalizzazione” dell’attività, valutando il conferimento degli incarichi, i rapporti con la clientela, le responsabilità e l’attribuzione dei compensi. Qualora convivano attività individuali e comuni, restano esclusi dall’IRAP i compensi riconducibili esclusivamente al lavoro personale, purché siano adeguatamente separati.
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rewrite this title Impresa sequestrata, i debiti contratti dall’amministratore giudiziario non ricadono automaticamente sullo Stato – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”
Summarize in Italian this content to 750 words Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 211/2026, chiariscono
