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La cessione del credito collegata a un’anticipazione su fatture è soggetta all’imposta di registro in misura fissa quando costituisce parte integrante e inscindibile dell’operazione finanziaria. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 23901/2026. Per individuare il corretto trattamento fiscale non basta considerare la denominazione dei contratti o la separazione formale degli atti: occorre ricostruire la funzione concretamente svolta dalla cessione. Se il trasferimento pro solvendo consente lo smobilizzo dei crediti commerciali e l’erogazione dell’anticipazione, l’operazione rientra tra le prestazioni finanziarie rilevanti ai fini IVA, anche se esenti. Opera quindi il principio di alternatività IVA-registro. Diversamente, se la cessione interviene per garantire autonomamente un finanziamento già concesso, può trovare applicazione l’imposta proporzionale. La Cassazione ha rinviato la causa al giudice tributario, che dovrà verificare la causa concreta dei contratti e stabilire se le cessioni fossero strutturali all’anticipazione oppure garanzie autonome.
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Summarize in Italian this content to 750 words Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 211/2026, chiariscono
