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L’Agenzia delle entrate ha fornito una risposta in merito alla deducibilità ai fini IRES e all’applicazione dell’articolo 96 del TUIR sugli interessi derivanti da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso (Agenzia delle entrate, risposta 15 ottobre 2026, n. 185).
Nel caso di specie, una società fiscalmente residente in Italia, a seguito di controlli fiscali relativi a indebite detrazioni IVA per diverse annualità, ha definito la controversia per il periodo d’imposta N mediante conciliazione giudiziale e ha regolarizzato i periodi dal N+1 al N+6 tramite ravvedimento operoso, iscrivendo integralmente i relativi interessi tra gli oneri finanziari del bilancio e chiedendone la deducibilità come componenti negativi inerenti all’attività d’impresa, ritenendoli autonomi rispetto al tributo e non soggetti al limite dell’articolo 96 del TUIR.
L’Agenzia delle entrate ha diviso la trattazione distinguendo i due istituti in base alla natura degli interessi generati.
Per quanto concerne gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale per il periodo d’imposta N, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che essi assumono una funzione “compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi. Tale qualificazione, coerente con la prassi amministrativa, indica che tali interessi non risultano strettamente accessori all’obbligazione tributaria e, pur essendo collegati al ritardato pagamento, non condividono il medesimo trattamento fiscale dell’imposta cui si riferiscono, dovendo essere valutati autonomamente. Ne consegue che, in assenza di una specifica disposizione di indeducibilità, essi sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d’impresa e non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 96 del TUIR, poiché non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria, ma rappresentano componenti negativi di natura diversa connessi alla definizione della posizione fiscale.
Per quanto riguarda invece gli interessi passivi versati in sede di ravvedimento operoso per i periodi d’imposta compresi tra N+1 e N+6, l’Agenzia ne ha analizzato la natura alla luce dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede il versamento di interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Richiamando la circolare n. 180/E/1998 e un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’Agenzia ha sottolineato che tali interessi moratori rappresentano una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’adempimento e dall’inadempimento del contribuente. Per effetto di tale funzione risarcitoria, la prestazione di pagamento degli interessi si pone in termini di stretta accessorietà rispetto all’obbligazione principale del tributo e ne assume la medesima disciplina, con la conseguenza della loro indeducibilità ai fini IRES. L’Agenzia ha inoltre precisato che non sono estensibili a questa fattispecie i chiarimenti precedentemente forniti per gli interessi da conciliazione o adesione, poiché questi ultimi assolvono a una diversa funzione “compensativa” rispetto a quella “risarcitoria” tipica del ravvedimento. Infine, per quanto concerne tali interessi da ravvedimento, la questione relativa all’applicazione dell’articolo 96 del TUIR resta assorbita, giacché la loro indeducibilità discende direttamente dalla qualificazione giuridico-fiscale e dal rapporto di accessorietà rispetto al debito tributario. in Italian

