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L’INPS riepiloga le modalità di presentazione delle domande di rinnovo del beneficio economico e le regole di gestione delle Carte ADI (INPS, messaggio 22 luglio 2026, n. 2347).
L’INPS riepiloga le modalità di rinnovo dell’Assegno di Inclusione e la gestione delle Carte ADI alla luce del quadro già definito dalla circolare n. 105/2023 e dai precedenti messaggi richiamati.
Il rinnovo può essere presentato solo dal mese successivo all’ultimo pagamento della domanda “terminata”: le istanze trasmesse nell’ultimo mese di fruizione non possono essere definite con esito positivo.
Per la scadenza di luglio 2026, i beneficiari interessati possono presentare una nuova domanda dal 1° agosto 2026. Resta fermo che la prima mensilità del rinnovo è riconosciuta nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio rinnovato.
La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata”, sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare.
Se il nucleo familiare è rimasto invariato, salvo nascite o decessi, non occorre una nuova iscrizione al SIISL né la sottoscrizione di un nuovo PAD nucleo: restano validi quelli già associati alla precedente domanda, e la prestazione decorre dal mese di presentazione del rinnovo.
Se invece il nucleo è variato, anche in presenza di un componente già beneficiario, sono necessari una nuova iscrizione al SIISL e un nuovo PAD nucleo. In ogni caso permane l’obbligo di presentazione ai servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD, se prevista, pena la sospensione dei pagamenti successivi.
Il messaggio conferma inoltre che, se nella domanda precedente erano state indicate condizioni di svantaggio o programmi di cura e assistenza, nella domanda di rinnovo devono essere nuovamente riportati gli estremi delle certificazioni ancora valide; se tali documenti sono scaduti, occorre già disporre delle nuove certificazioni rilasciate dagli enti competenti. Le certificazioni scadute o non prorogate e non comunicate tramite modello “ADI-Com Esteso” possono determinare l’esclusione del soggetto e la decadenza della domanda.
Sul piano dei pagamenti, l’INPS distingue poi tra nucleo invariato e nucleo variato: la Carta ADI già attiva resta utilizzabile per gli accrediti nei casi consentiti, mentre nei casi di nuovo richiedente privo di carta, o di variazione del nucleo, viene emessa una nuova Carta ADI.
Le carte già emesse restano comunque operative fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza obbligo di restituzione.

