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Con la risposta n. 151/2026 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle attività agricole connesse e, in particolare, alla possibilità di assoggettare i relativi redditi alla determinazione catastale, verificando se l’attività svolta sia riconducibile alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015, ai fini dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
Il caso riguarda una società agricola che alleva pollame e produce elaborati alimentari crudi nei quali la carne avicola di provenienza aziendale è la componente principale. In misura non prevalente vengono acquistati capi vivi da terzi, mentre ingredienti come formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi svolgono un ruolo accessorio. L’istante chiede se tali prodotti potessero essere qualificati come prodotti agricoli derivanti da attività connessa, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, con conseguente tassazione su base catastale anziché come reddito d’impresa.
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo a partire dall’articolo 2135 del codice civile, ricordando che sono connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale.
Vengono richiamati i criteri della circolare 14 maggio 2002, n. 44/E:
– requisito soggettivo, cioè identità tra chi svolge l’attività connessa e l’imprenditore agricolo che esercita l’attività principale;
– requisito oggettivo, cioè provenienza prevalente dei prodotti dall’attività agricola del medesimo soggetto.
La stessa prassi consente l’impiego, entro certi limiti, di prodotti acquistati da terzi per migliorare qualità e redditività dell’impresa agricola.
Sul piano fiscale, l’Amministrazione collega il regime catastale all’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, che riconduce al reddito agrario le attività connesse individuate nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015, a condizione che i prodotti oggetto di lavorazione vi siano inclusi e derivino prevalentemente dall’attività agricola principale.
Viene inoltre richiamata la circolare 15 novembre 2004, n. 44/E, che estende il perimetro dell’articolo 32 anche ai prodotti acquistati da terzi, purché non prevalenti rispetto ai prodotti propri, e chiarisce come verificare la prevalenza:
– confronto quantitativo quando i beni appartengono allo stesso comparto produttivo e alla stessa categoria;
– confronto tra valore normale dei prodotti propri e costo di quelli acquistati quando i beni, pur appartenendo allo stesso comparto, sono di natura diversa.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia osserva che l’attività dell’istante rientra nella voce della tabella relativa alla “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, che richiama anche il codice ATECO 10.12.0, ossia la lavorazione e conservazione di carne di volatili. Per questi prodotti, se il requisito della prevalenza è effettivamente soddisfatto, opera il regime di determinazione catastale ex articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
La risposta distingue poi le lavorazioni riconducibili al codice ATECO 10.13.0. La tabella allegata al decreto ministeriale richiama espressamente solo la “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami”; per le altre attività di produzione di prodotti a base di carne, incluse quelle con carne di volatili, che non sono espressamente richiamate dalla tabella, trova invece applicazione il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa di cui all’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR. La circolare 44/E del 2004 viene richiamata anche per ribadire che tale regime riguarda le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella ministeriale, mentre restano escluse le trasformazioni successive che generano prodotti nuovi non più connessi all’attività agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. in Italian

