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L’INPS interviene per chiarire la nozione di “norme sul collocamento” rilevante ai fini dell’effettiva applicabilità della minore imposizione contributiva di cui all’articolo 9, commi 5 e 5-bis, della Legge n. 67/1988 (INPS, messaggio 15 luglio 2026, n. 2370).
L’INPS interviene sulla contribuzione in agricoltura per chiarire, in modo più puntuale, che cosa debba intendersi per “norme sul collocamento” ai fini della fruizione della minore imposizione contributiva prevista dall’articolo 9, commi 5 e 5-bis, della Legge n. 67/1988, richiamando anche l’articolo 32, comma 7-ter, del D.L. n. 69/2013. Il chiarimento si colloca nel solco della circolare n. 150/2025 e integra le indicazioni già fornite, con l’obiettivo di delimitare con precisione il perimetro delle violazioni che fanno perdere il beneficio.
L’articolo 9, comma 5-bis, della Legge n. 67/1988, dispone che: “Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento”, operando un generico rinvio alle “norme sul collocamento”.
L’Istituto ribadisce innanzitutto che il regime agevolativo opera come sotto-contribuzione e, proprio per questa natura, non è subordinato ai requisiti dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, quindi non richiede la verifica di regolarità contributiva, assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza e rispetto della contrattazione collettiva ai fini della spettanza del beneficio. Resta invece decisivo il rispetto delle sole “norme sul collocamento”, che vanno lette in senso tecnico e restrittivo: non come richiamo generale a tutta la normativa lavoristica, ma come insieme delle regole che presidiano la fase di accesso al rapporto di lavoro.
In questa prospettiva, il messaggio in oggetto distingue nettamente tra la fase genetica del rapporto, cioè l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e la sua instaurazione formale, e la successiva fase di gestione ed esecuzione. Solo le violazioni che incidono sull’assunzione, sulle autorizzazioni preventive, sulle comunicazioni obbligatorie e sulle condizioni soggettive di accesso al lavoro rilevano ai fini della perdita della riduzione contributiva; restano invece estranee al perimetro del comma 5-bis, e dunque non incidono sul beneficio, gli inadempimenti relativi alla gestione del rapporto già costituito, anche se autonomamente sanzionati.
In particolare, l’INPS precisa che non rilevano, sotto questo profilo, la corresponsione di una retribuzione difforme dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi né il mancato rispetto dei minimali contributivi.
La nozione di norme sul collocamento viene quindi ricondotta a quattro grandi ambiti:
– instaurazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato, con i relativi obblighi di comunicazione telematica;
– collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette;
– somministrazione di lavoro, assunzioni congiunte in agricoltura e altre forme autorizzate di intermediazione;
– impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi.
Sul piano applicativo, l’INPS richiama in particolare: le comunicazioni obbligatorie telematiche, da effettuare con i modelli UNILAV, UNISOMM e UNILAV-Cong; gli obblighi di collocamento mirato per i datori di lavoro agricolo con almeno 15 dipendenti computabili, inclusi prospetto informativo entro il 31 gennaio e convenzioni; il rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno per i lavoratori stranieri; il divieto di ricorso a somministrazione non autorizzata, appalto illecito e interposizione fittizia.
Viene affrontato anche il tema del caporalato. In particolare, se la condotta incide sulla fase genetica del rapporto, la riduzione non spetta perché si configura una violazione delle norme sul collocamento; se invece lo sfruttamento è posto in essere dal datore di lavoro verso lavoratori regolarmente assunti, la non spettanza deriva da un fondamento autonomo: la sotto-contribuzione presuppone un rapporto di lavoro legittimamente costituito e può operare unicamente sulla retribuzione effettivamente dovuta, pertanto un rapporto lavorativo che costituisce il veicolo di un delitto contro la persona non può fondare l’accesso ad alcun trattamento contributivo di favore.
In entrambi i casi, la perdita del beneficio opera solo per i singoli lavoratori e per i periodi interessati, con recupero della contribuzione indebitamente fruita e applicazione delle sanzioni civili.

