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La postergazione dei finanziamenti dei soci prevista dall’articolo 2467 c.c. può applicarsi anche alle società cooperative, ma non automaticamente. Con l’ordinanza n. 23727/2026, la Cassazione richiede al giudice di verificare concretamente se il socio finanziatore disponga di poteri informativi paragonabili a quelli riconosciuti al socio di una S.r.l. dall’articolo 2476 c.c. Non basta che il socio conosca effettivamente la crisi: devono ricorrere le condizioni oggettive dell’eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto oppure una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento. La postergazione può riguardare anche crediti commerciali quando una dilazione anomala e sistematica dei pagamenti svolga, nella sostanza, una funzione finanziaria. Occorre però valutare la durata del ritardo, le condizioni normalmente praticate e i rapporti tra le parti. Restano esclusi i prestiti sociali tutelati dalla legge n. 205/2017. La decisione impone dunque un esame puntuale dell’assetto organizzativo, dei diritti informativi e della situazione economico-finanziaria della cooperativa finanziata.
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