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Con la consulenza giuridica n. 8 del 3 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) e sull’inapplicabilità ad essi dell’articolo 1260 del codice civile.
L’istante (associazione di categoria) ha posto un quesito sulle modalità di utilizzo in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA, maturati sia ai sensi del D.L. n. 225/2010 (art. 2, commi 55-58) sia ai sensi del D.L. n. 34/2019 (art. 44-bis).
In particolare, a causa dell’incertezza generata tra le imprese dalla risoluzione n. 73/E/2025 (che ha rettificato la precedente risoluzione n. 32/E/2025), l’istante ha chiesto di confermare se:
– i crediti da trasformazione di DTA possano essere considerati liberamente cedibili secondo l’art. 1260 c.c. a favore di soggetti terzi esterni al gruppo;- tali crediti siano compensabili dal terzo cessionario per ridurre la propria posizione debitoria;- la restrizione alla cessione verso soggetti esterni introdotta dalla risoluzione n. 73/E/2025 si applichi solo ai crediti già chiesti a rimborso e se sia estendibile anche ai crediti DTA del precedente regime (D.L. n. 225/2010).
L’Agenzia delle entrate rileva che l’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 contiene la disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (DTA) – relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE – a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti. Il comma 2 del medesimo articolo individua le modalità di utilizzo di tali crediti, stabilendo che esso può avvenire mediante compensazione, richiesta di rimborso oppure cessione ai sensi dell’articolo 43-bis o dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Per espressa previsione normativa, la cessione del credito da DTA deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai citati articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. In particolare, l’articolo 43-bis disciplina la cessione dei crediti d’imposta in materia di imposte sui redditi e prevede una speciale disciplina rispetto a quella generale delineata dalla norma civilistica, limitando la cedibilità del credito d’imposta ai soli “crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi” e stabilendo che “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”.
L’Agenzia delle entrate, pertanto, stabilisce che, sia per i crediti d’imposta da DTA maturati ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019, sia per quelli soggetti alle previsioni dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010, non è possibile invocare la cessione ex articolo 1260 del codice civile.
Ciò si basa sulle seguenti motivazioni:
occorre tenere conto della regola generale in tema di cessione di crediti tributari e del fatto che le norme di disciplina dei crediti in esame non contengono alcun richiamo al citato articolo 1260 c.c.;
non è possibile assimilare i crediti in esame a quelli per i quali la cessione civilistica è stata ammessa in via interpretativa in tema di incentivi alla rottamazione. In tale ultima circostanza, il credito sorgeva in capo al costruttore del veicolo a fronte di una mera anticipazione di somme effettuata per conto dello Stato; le imprese costruttrici non erano le effettive destinatarie dell’agevolazione, bensì meri soggetti intermediari obbligati a recuperare l’anticipazione sostenuta sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Quel credito rappresentava un vero e proprio diritto di credito vantato nei confronti dell’Erario, cedibile secondo le ordinarie regole civilistiche per via della sua particolare natura giuridica;
il credito da DTA differisce dai crediti da rottamazione. In continuità con la risposta a interpello n. 72/ 2019 (relativa ai crediti “ricerca e sviluppo”), la diversa “natura” del credito agevolativo in parola preclude l’assimilazione a quelli in cui i fruitori erano meri intermediari tra l’Amministrazione e i destinatari dell’agevolazione.
Alla luce di tali elementi, l’Agenzia conferma i chiarimenti già resi con le risposte ad interpello n. 253, 259 e 300 del 2025, nonché con la risoluzione n. 73/E/2025 (applicabili a entrambi i regimi di DTA citati). Di conseguenza, la cessione dei crediti in parola a soggetti terzi, al di fuori delle ipotesi di cessione infragruppo, deve essere obbligatoriamente effettuata ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste da tale norma. in Italian

