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Ai fini del riordino delle detrazioni previsto dall’articolo 16-ter del TUIR, la verifica dei limiti agli oneri detraibili deve essere effettuata ogni anno, considerando il reddito complessivo effettivo del contribuente e la composizione del nucleo familiare. Per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, il tetto alle spese detraibili varia in base all’importo base previsto dalla norma e al coefficiente collegato al numero di figli fiscalmente a carico. In caso di adesione al Concordato preventivo biennale, non rileva il reddito concordato, ma quello effettivamente prodotto. L’articolo 35 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce infatti che, per deduzioni, detrazioni e benefici legati a requisiti reddituali, occorre fare riferimento al reddito effettivo. Ne deriva una separazione tra base imponibile concordata, usata per le imposte, e reddito effettivo, rilevante per le detrazioni.
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