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Gli ulteriori componenti positivi dichiarati per l’adeguamento ISA devono essere considerati nella determinazione della base imponibile anche in sede di accertamento. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di Bari, chiarendo che l’Agenzia delle Entrate non può tassare nuovamente ricavi già ricompresi negli importi dichiarati e assoggettati a imposizione attraverso l’adeguamento ISA. L’Ufficio può quindi recuperare soltanto gli eventuali maggiori ricavi che eccedono quanto già dichiarato. Il principio evita una duplicazione del prelievo, senza però trasformare gli ISA in uno scudo generalizzato contro le indagini finanziarie.
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