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Con riferimento alle modifiche alla base imponibile IVA delle operazioni permutative introdotte dalla legge di conversione del decreto fiscale 2026, la nuova formulazione dell’articolo 13 del DPR 633/1972 supera il criterio basato esclusivamente sui costi, previsto dalla legge di Bilancio 2026, e attribuisce rilievo al valore monetario dei beni o servizi scambiati come indicato nel contratto. Tale valore, però, non può essere inferiore ai costi direttamente riferibili alle cessioni e prestazioni effettuate dalle parti. La modifica recepisce l’orientamento europeo, secondo cui nelle permute il corrispettivo può essere in natura ma deve esprimere un valore soggettivo, realmente attribuito dalle parti, non un valore normale stimato. Il testo chiarisce anche il trattamento dei conguagli in denaro, la determinazione dei costi al momento dell’operazione e le regole transitorie per contratti stipulati prima o dopo il 1° gennaio 2026.
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