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La CGT ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria può contestare un credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento, poiché il controllo riguarda la reale esistenza del credito e non il recupero di una maggiore imposta. Nel caso esaminato, la società non è riuscita a dimostrare, mediante adeguata documentazione, la spettanza del credito richiesto a rimborso. La decisione richiama il principio secondo cui il credito IVA non nasce dalla semplice dichiarazione, ma dai presupposti sostanziali che lo giustificano. Il contribuente ha inoltre l’obbligo di conservare tutta la documentazione necessaria per consentire i controlli dell’Amministrazione finanziaria anche a distanza di diversi anni dall’effettuazione delle operazioni.
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rewrite this title Contratti di solidarietà difensivi e sgravio contributivo: istruzioni dall’INPS
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