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Gli adempimenti fiscali e i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, sanzioni o interessi. Il differimento previsto dall’articolo 37, comma 11-bis, del DL n. 223/2006 riguarda, tra l’altro, imposte, contributi previdenziali e somme versate tramite modello F24. La disposizione, tuttavia, attribuisce una facoltà al contribuente e non sostituisce la scadenza ordinariamente prevista dalla legge. Se il pagamento non viene effettuato neppure entro il 20 agosto, ai fini del ravvedimento operoso il ritardo deve essere calcolato, secondo un’interpretazione prudenziale, partendo dal termine originario. Tale data rileva sia per determinare la sanzione applicabile sia per individuare la riduzione spettante in base al momento della regolarizzazione. Anche pochi giorni possono quindi determinare il passaggio a un diverso scaglione sanzionatorio. Professionisti e contribuenti devono verificare attentamente la scadenza iniziale prima di calcolare sanzioni e interessi.
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