rewrite this title Bonus manager finanziari: le istruzioni per l’esclusione dell’addizionale 10% in Italian

Agenzia delle dogane: modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

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L’Agenzia delle entrate definisce le modalità e i termini per disapplicare l’addizionale del 10% su bonus e stock options erogati dal 1° gennaio 2026 a dirigenti e co.co.co. del settore finanziario (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 luglio 2026, n. 223895).
L’articolo 1, comma 137, della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), ha inserito all’articolo 33 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, il comma 2-ter, che esclude, al ricorrere di determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota d’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.
 
La disapplicazione dell’addizionale è subordinata a un versamento, da parte del soggetto erogatore, pari ad almeno il doppio dell’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento, a favore di uno o più enti del Terzo settore.
 
Restano fuori i soggetti che controllano direttamente o indirettamente l’erogatore, quelli controllati dall’erogatore e quelli controllati dallo stesso soggetto che controlla l’erogatore. Il versamento deve riguardare l’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo d’imposta.
 
Sul piano operativo, il pagamento va effettuato mediante bonifico. Sono comunque considerati validi, ai fini della disapplicazione, anche i versamenti eseguiti prima della pubblicazione del provvedimento con strumenti diversi dal bonifico, purché tracciabili e effettivamente rendicontati dall’ente beneficiario.
 
Se, in sede di conguaglio, emerge che quanto già versato è inferiore al doppio dell’importo dovuto, l’erogatore deve integrare la differenza entro 60 giorni dal termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/1998, per non perdere il beneficio.
 
Gli erogatori devono indicare nel Modello Redditi, relativo al periodo d’imposta in cui i versamenti sono stati effettuati, l’ammontare dei versamenti e i codici fiscali degli enti beneficiari, conservando la documentazione che attesti sia l’importo complessivamente dovuto a titolo di addizionale sia l’importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore.
 
Nella Certificazione unica da rilasciare ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l’anno di percezione degli emolumenti, il sostituto deve attestare l’omessa applicazione dell’aliquota addizionale ai sensi del comma 2-ter. Quanto alla decorrenza, le disposizioni si applicano alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.
 
Per effetto del rinvio all’approvazione del Modello Redditi nel 2027, i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura del periodo d’imposta, se anteriore al 31 dicembre 2026, dovranno essere indicati nel modello da approvare nel 2027, insieme a quelli effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. in Italian

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