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Nel concordato preventivo biennale occorre distinguere tra perdite fiscali pregresse, perdite generate dalle rettifiche previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024 e risultato negativo effettivo dell’attività. Le perdite pregresse, comprese quelle imputate per trasparenza, possono ridurre il reddito concordato secondo le regole degli artt. 8 e 84 del TUIR, senza però abbassare l’imponibile sotto la soglia minima di 2.000 euro. Sono riportabili anche le perdite derivanti dalle componenti che l’art. 16 mantiene fiscalmente rilevanti, come minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti. Diversamente, la perdita effettivamente prodotta durante il biennio non riduce il reddito concordato, poiché l’art. 19 esclude la rilevanza del risultato effettivo. Secondo l’interpretazione ricavabile dal coordinamento delle norme, tale perdita non può neppure essere riportata negli esercizi successivi. La sua indicazione nel quadro CP conserva esclusivamente una funzione informativa.
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