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Quando il rapporto di lavoro cessa prima dell’avvio o del completamento delle operazioni di assistenza fiscale, il datore di lavoro non può scegliere liberamente se effettuare il conguaglio del modello 730. In presenza di un risultato a debito, il sostituto non deve operare trattenute, ma è tenuto a comunicare tempestivamente all’ex dipendente gli importi dovuti, che saranno versati direttamente mediante modello F24. Diversa è la disciplina dei conguagli a credito: secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2013, il datore deve effettuare il rimborso anche al lavoratore cessato, recuperando le somme tramite compensazione con le ritenute operate sugli altri dipendenti. Il contribuente che abbia indicato un sostituto non più operativo può, nei termini previsti, annullare o modificare la dichiarazione e presentare un modello 730 senza sostituto. In questo caso i debiti sono pagati direttamente dal contribuente, mentre i crediti vengono rimborsati dall’Agenzia delle Entrate secondo le procedure ordinarie di rimborso.
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