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Il termine di 60 giorni concesso al contribuente per presentare osservazioni allo schema d’atto beneficia della sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre. Non si tratta della sospensione feriale prevista per i termini processuali, poiché lo schema d’atto appartiene alla fase amministrativa e non è autonomamente impugnabile. L’applicazione deriva dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, che richiama l’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006, relativo alla trasmissione di documenti e informazioni agli enti impositori. Il contribuente dispone così di 35 giorni aggiuntivi per predisporre le controdeduzioni. Il differimento può però allungare anche i termini di decadenza dell’accertamento: se tra la scadenza delle osservazioni e quella dell’azione accertativa restano meno di 120 giorni, quest’ultima viene prorogata. Nessuna sospensione opera invece per i 30 giorni entro cui chiedere l’accertamento con adesione in alternativa alle osservazioni. Tale termine deve quindi essere calcolato senza considerare la pausa estiva, con particolare attenzione alle scadenze operative applicabili.
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