rewrite this title Decreto correttivo fiscale 2026: sintesi delle principali novità in Italian

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Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Il testo è strutturato in 12 Titoli e 37 articoli complessivi. Di seguito, alcune delle principali disposizioni introdotte dal decreto, con particolare riferimento agli interventi di maggiore interesse sotto il profilo fiscale.
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI FRINGE BENEFIT
L’articolo 2 interviene sulla disciplina del reddito di lavoro dipendente relativa ai veicoli concessi al lavoratore in uso promiscuo, modificando i criteri di determinazione del relativo fringe benefit.
Per gli autoveicoli indicati dall’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, nonché per motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del benefit è determinato assumendo una percentuale dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato sulla base delle tabelle ACI.
La percentuale ordinaria è fissata al:

50% per i veicoli diversi da quelli elettrici e ibridi plug-in;

10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;

20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Ne deriva che, a parità di costo chilometrico ACI, il beneficio fiscale è significativamente più contenuto per i veicoli elettrici e per gli ibridi plug-in.
 
Incremento per anzianità del veicolo
Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, i valori determinati secondo i criteri sopra indicati sono incrementati del 50%.
 
Accessori e allestimenti
Qualora siano presenti accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e tali accessori o allestimenti non siano stati acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit determinato secondo i criteri sopra indicati è ulteriormente incrementato del 5%.
La maggiorazione riguarda quindi gli accessori e gli allestimenti che non risultano già incorporati nel valore considerato dalle tabelle ACI.
 
Regime transitorio
Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 oppure ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025, resta applicabile, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, la disciplina dell’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR vigente al 31 dicembre 2024.
Per tali veicoli, tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2026, trova applicazione anche la maggiorazione del 5% relativa agli accessori e agli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025; non si procede al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
 
Decorrenza delle nuove regole
Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2026 e, per i veicoli concessi nel 2025, quando non rientrano nel regime transitorio.
 
TRATTAMENTO FISCALE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE O DALL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
L’articolo 3 interviene sulla disciplina del reddito di lavoro autonomo, introducendo una specifica regolamentazione fiscale dei differenziali positivi realizzati dagli esercenti arti e professioni attraverso la cessione o l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta acquistati.
 
I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta acquistati costituiscono reddito.
La disciplina riguarda i crediti diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte e comprende espressamente, tra gli altri, i crediti relativi agli interventi agevolati di cui all’articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020, relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi cedibili.
Quando il credito viene utilizzato in compensazione, il differenziale positivo viene determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto del credito proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.
La disciplina non si applica ai crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.
Il differenziale positivo è assoggettato a imposta sostitutiva, mediante versamento diretto secondo le modalità previste dalla disposizione.
La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 12 agosto 2026.
È tuttavia prevista una facoltà per gli esercenti arti e professioni: le nuove disposizioni possono essere applicate anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
L’applicazione ai periodi precedenti può avvenire anche mediante dichiarazione integrativa. Non si procede, in ogni caso, al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
 
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
L’articolo 13 interviene sull’articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 346/1990, recante il Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), nonché sulla corrispondente disposizione del nuovo testo unico. In particolare, viene precisato che le garanzie e le modalità previste per la corresponsione e per il conguaglio non riguardano esclusivamente l’imposta sulle successioni e donazioni, ma anche le imposte ipotecaria e catastale. 
 
MODIFICA DEI TERMINI PER IL CONGUAGLIO E IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE
L’articolo 14 modifica l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 e la corrispondente disposizione del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Viene modificato il dies a quo per il decorso dei termini relativi al conguaglio o al rimborso dell’imposta principale.
In luogo del precedente riferimento alla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale la decorrenza viene collegata al giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento dell’imposta principale previsto dall’articolo 37, comma 1, primo periodo, TUS.
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
L’articolo 28 introduce numerose modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), con particolare riferimento alle condizioni di accesso, al rinnovo dell’adesione e ai benefici riconosciuti ai contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027.
Viene inserito nell’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024 un nuovo comma 2-bis, secondo cui l’adesione al concordato effettuata in assenza dei requisiti previsti dalla legge è priva di effetti.
Analogamente, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 11 stabilisce che l’adesione effettuata in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.
 
La modifica introduce quindi una distinzione tra:
– adesione originariamente priva dei requisiti, che non produce effetti;
– vera e propria decadenza da un concordato validamente instaurato, disciplinata dalle specifiche norme sulla decadenza.
In sede di rinnovo dell’adesione sono fatte salve determinate modifiche della compagine sociale. In particolare, rilevano le modifiche conseguenti all’ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente, abbiano percepito:
– redditi di lavoro dipendente o assimilati; oppure
– redditi d’impresa o di lavoro autonomo,
per un ammontare complessivamente non superiore a 35.000 euro, nei casi previsti dalla disposizione. La previsione mira a evitare che determinate modifiche della compagine sociale, prive di sostanziale effetto elusivo, impediscano il rinnovo del CPB.
Viene inoltre precisato il riferimento alle attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA).
 
Il decreto amplia i benefici riconosciuti ai contribuenti che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027. Tra le principali agevolazioni rientrano:

elevazione a 100.000 euro annui della soglia per l’esonero dal visto di conformità relativamente alle compensazioni di crediti IVA;

elevazione a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dal visto relativamente alle compensazioni dei crediti derivanti dalle imposte dirette e dall’IRAP;

elevazione a 100.000 euro annui della soglia per l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi IVA;

riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, nei casi e alle condizioni previste dalla norma;

eliminazione, per il biennio 2026-2027, degli interessi relativi ai versamenti rateali delle imposte effettuati secondo la disciplina richiamata dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024.

L’articolo 28 interviene inoltre sulla disciplina degli acconti e delle cause di decadenza dal concordato. In particolare, in caso di rinnovo del concordato, non trovano applicazione le maggiorazioni degli acconti previste dall’articolo 20, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 13/2024.
 
RAVVEDIMENTO SPECIALE PER I PERIODI D’IMPOSTA 2020-2023 COLLEGATO ALL’ADESIONE AL RINNOVO DEL CPB 2026-2027
L’articolo 29 introduce una specifica forma di ravvedimento speciale destinata ai soggetti che applicano gli ISA e che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.
La disposizione riguarda i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023.
Possono accedere al regime i soggetti che:

hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

rinnovano, entro i termini di legge, l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027.

Il ravvedimento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP.
Per le imposte sui redditi e relative addizionali, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dall’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato. L’incremento è determinato in funzione del punteggio ISA. La base imponibile IRAP è determinata applicando la medesima percentuale di incremento al valore della produzione netta già dichiarato.
Per i periodi d’imposta 2022 e 2023, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con le seguenti aliquote:

10% per punteggio ISA pari o superiore a 8;

12% per punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

15% per punteggio ISA inferiore a 6.

Per l’IRAP l’aliquota è pari al 3,9%.
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia da COVID-19, le imposte sostitutive determinate secondo le regole sopra indicate sono ridotte del 30%.
 
Una disciplina specifica è prevista per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfetari, qualora per almeno una delle annualità 2020-2023 abbiano dichiarato determinate cause di esclusione dall’applicazione degli ISA.
La disciplina riguarda, in particolare:
– cause di esclusione correlate alla pandemia da COVID-19;
– condizioni di non normale svolgimento dell’attività;
– determinate situazioni relative all’esercizio di due o più attività d’impresa non riconducibili al medesimo ISA, quando i ricavi delle attività non considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente superano il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Per tali annualità:

la base imponibile delle imposte sui redditi è determinata applicando un incremento del 25% al reddito dichiarato;

l’imposta sostitutiva sui redditi è calcolata con aliquota del 12,5%;

la base imponibile IRAP è incrementata del 25%;

l’imposta sostitutiva IRAP è applicata con aliquota del 3,9%.

Le imposte così determinate sono, in linea generale, ulteriormente ridotte del 30%, fatta eccezione per l’ipotesi relativa all’esercizio di più attività non riconducibili al medesimo ISA prevista dalla lettera c) del comma 7.
 
Per ciascuna annualità oggetto dell’opzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può comunque essere inferiore a 1.000 euro. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027; oppure in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, viene effettuato dopo la notifica:
– di un processo verbale di constatazione;
– di uno schema di atto di accertamento;
– di un atto di recupero di crediti inesistenti.
Una volta effettuato il versamento in unica soluzione o durante il regolare pagamento rateale, per le annualità 2020-2023 oggetto del ravvedimento non possono essere effettuate le ordinarie rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo previste dalla disciplina richiamata dall’articolo 29. Tale effetto protettivo viene tuttavia meno in presenza di specifiche circostanze, tra cui:

decadenza dal concordato preventivo biennale;

applicazione di determinate misure cautelari o rinvio a giudizio per specifici reati;

mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione;

dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione che consentono l’accesso al regime speciale.

In determinate ipotesi, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità interessata; i pagamenti già effettuati restano comunque acquisiti e non sono rimborsabili.
Restano inoltre validi i ravvedimenti ordinari e gli eventuali precedenti ravvedimenti speciali già perfezionati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, senza diritto al rimborso delle somme già versate.
 
Per i soggetti ISA che rinnovano il CPB 2026-2027 e utilizzano il nuovo ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto del ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. Inoltre, per tutti i soggetti ISA che rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027, anche indipendentemente dall’adesione al ravvedimento speciale.
in Italian

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