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La circolare n. 7/E pubblicata dall’Agenzia delle entrate il 7 agosto 2026 fornisce indicazioni e chiarimenti operativi in merito all’applicazione delle disposizioni fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021, emanato in attuazione della riforma degli enti sportivi e del lavoro sportivo.
Regime di decommercializzazione per le SSD e requisiti statutariCon riferimento alla fruizione delle agevolazioni fiscali relative alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA, previste rispettivamente dall’articolo 148, comma 3, del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, del decreto IVA, la circolare chiarisce la posizione delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2021.
La riforma dello sport consente a tali società una forma di lucratività attenuata, prevedendo, alle condizioni stabilite dall’articolo 8, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2021, la possibilità di destinare una quota degli utili, entro determinati limiti, all’aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi.
Tale possibilità prevista sul piano civilistico non è tuttavia sufficiente, di per sé, per consentire l’accesso al regime fiscale di favore. Ai fini della decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR, le SSD devono infatti rispettare le specifiche condizioni richieste dalla disciplina tributaria e integrare i propri statuti con le clausole inderogabili previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR, tra cui quelle relative al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.
Ne deriva che la possibilità di una lucratività attenuata ammessa dall’ordinamento sportivo non può essere utilizzata per derogare alle più rigorose condizioni richieste dalla disciplina fiscale. La SSD che intenda beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici deve pertanto assicurare la conformità dello statuto alle clausole richieste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR.
Trattamento fiscale dei rimborsi forfetari ai volontari sportiviIn materia di volontariato sportivo, disciplinato dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021, la circolare fornisce chiarimenti in merito ai rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari per le spese sostenute in occasione di eventi e manifestazioni sportive.
I rimborsi possono essere riconosciuti entro il limite massimo di 400 euro mensili, previa apposita deliberazione dell’ente che individui le tipologie di spese e le attività ammesse al rimborso, e nel rispetto degli specifici obblighi di comunicazione attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Tali rimborsi forfetari, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, non costituiscono autonomamente reddito imponibile per il volontario. Essi, tuttavia, concorrono alla determinazione della soglia annua di 15.000 euro prevista dall’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.
Di conseguenza, qualora il volontario abbia già percepito compensi di lavoro autonomo sportivo da altri enti e, tenendo conto anche del rimborso forfetario, venga superata la soglia di 15.000 euro, la parte eccedente tale limite assume rilevanza reddituale. In tale ipotesi, il rimborso forfetario può concorrere, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di lavoro autonomo del volontario, con conseguente applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 da parte dell’ente erogante.
Esclusione dalla base imponibile per il lavoro sportivo subordinatoCon riferimento all’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei compensi derivanti da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo fino all’importo annuo complessivo di 15.000 euro, prevista dall’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la circolare precisa che il beneficio è collegato alla natura oggettiva dell’attività sportiva svolta e non alla specifica categoria reddituale o alla forma contrattuale adottata.
L’agevolazione trova pertanto applicazione anche nei confronti dei lavoratori sportivi dilettantistici assunti con contratto di lavoro subordinato.
I compensi percepiti dal lavoratore sportivo subordinato non concorrono quindi alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino alla soglia complessiva di 15.000 euro annui. L’eventuale parte eccedente tale importo resta invece soggetta a tassazione secondo le ordinarie regole previste dal TUIR per i redditi di lavoro dipendente.
Determinazione della base imponibile IRAP per le collaborazioni coordinate e continuativeAi fini della determinazione della base imponibile IRAP, l’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i singoli compensi erogati nell’area del dilettantismo nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fino all’importo annuo di 85.000 euro, non concorrono alla formazione della base imponibile.
La circolare chiarisce che la disposizione si applica senza distinguere tra le diverse tipologie di collaborazioni coordinate e continuative ricomprese nell’area del dilettantismo.
Alla luce anche del richiamo contenuto nell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021, il beneficio si estende pertanto anche ai compensi corrisposti nell’ambito di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.
Prestazioni di servizi connesse allo sport e dispensa dagli obblighi IVAIn materia di IVA, occorre distinguere due diverse disposizioni recanti entrambe il riferimento all’articolo 36-bis.
L’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023 disciplina l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, comprese le prestazioni didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro e dagli enti sportivi dilettantistici in favore delle persone che esercitano tali attività.
Per tali operazioni, ricorrendone i presupposti, l’ente può inoltre avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA).
I due riferimenti normativi devono quindi essere tenuti distinti: il primo disciplina il regime di esenzione IVA delle specifiche prestazioni sportive, mentre il secondo disciplina la facoltà di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti, secondo le condizioni previste dalla normativa IVA.
La dispensa riguarda pertanto le operazioni che rientrano nel relativo ambito applicativo e non comporta l’eliminazione degli obblighi IVA eventualmente connessi alle operazioni imponibili effettuate dall’ente.
Regime IVA applicabile alla cessione dei contratti degli atletiSotto il profilo IVA, la circolare esamina inoltre il trattamento del corrispettivo percepito da una ASD o SSD per la cessione del contratto o dei diritti relativi alle prestazioni sportive di un atleta a favore di una società professionistica.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che tale operazione non può essere ricondotta tra le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e, pertanto, non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023.
La cessione del contratto presenta infatti una natura prevalentemente economico-finanziaria e il suo beneficiario diretto è la società professionistica, anziché la persona che pratica l’attività sportiva.
L’operazione deve pertanto essere qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie.
Ambito applicativo della detassazione prevista dall’articolo 25, comma 2, della L. n. 133/1999La circolare illustra infine l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dall’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133/199, a seguito delle modifiche introdotte nel 2026.
La disposizione consente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la detassazione ai fini IRES dei proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e dei proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.
A seguito delle modifiche normative, l’agevolazione trova applicazione nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche rientranti nell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 36/2021, comprendendo quindi anche le SSD costituite in forma societaria.
Per poter beneficiare della disposizione devono essere rispettate le condizioni previste dalla normativa, tra cui l’opzione per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991.
Gli eventi agevolabili non possono inoltre essere effettuati più di due volte nel corso dell’anno e i relativi proventi complessivi non possono superare l’importo di 51.645,69 euro.
L’ampliamento assume quindi particolare rilevanza per le SSD, che possono accedere alla specifica agevolazione alle medesime condizioni previste per gli altri soggetti sportivi dilettantistici rientranti nell’ambito soggettivo della norma. in Italian

