Summarize this content to 500 words
L’Agenzia delle entrate stabilisce le disposizioni attuative per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale, in attuazione dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129).
In presenza di omessa dichiarazione annuale IVA, l’Agenzia delle entrate ha la facoltà di liquidare la relativa imposta avvalendosi anche di procedure automatizzate, entro il termine stabilito dall’articolo 57, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (ossia entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), restando comunque impregiudicata l’eventuale successiva azione accertatrice. Ai fini della disciplina, viene espressamente assimilata all’omissione anche la dichiarazione presentata che risulti completamente priva dei dati sulle operazioni attive effettuate, necessari a determinare il volume d’affari e l’imposta dovuta.
La determinazione del debito d’imposta avviene elaborando i dati espressamente desunti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute (con riferimento ai soli dati fattura), dai corrispettivi telematici trasmessi, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche inviate dal contribuente e dai versamenti IVA effettuati per il periodo d’imposta oggetto di controllo. Tali informazioni restano consultabili dal contribuente e dai suoi intermediari all’interno del portale Fatture e Corrispettivi e nel Cassetto fiscale.
Il calcolo delle somme dovute si effettua sommando l’imposta a debito derivante da fatture emesse, corrispettivi e LIPE, da cui vengono scomputati l’imposta a credito emergente da fatture ricevute e LIPE, unitamente ai versamenti IVA eseguiti per l’anno sottoposto a controllo.
Il provvedimento, inoltre, vieta tassativamente di tenere conto di eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Sull’imposta dovuta così determinata si applicano la sanzione per omessa dichiarazione e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
La sanzione ordinaria è pari al 120% dell’imposta e gli interessi ammontano al 4% annuo.
Quando dai controlli emerge un debito d’imposta, l’Agenzia comunica le risultanze al contribuente mediante PEC o al domicilio digitale speciale, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento in caso di mancato recapito. La comunicazione, unitamente al prospetto analitico dettagliato delle fatture e dei corrispettivi considerati, si intende ricevuta il giorno stesso del recapito e viene contestualmente messa a disposizione nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, precludendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.
Ricevuta la comunicazione, il contribuente dispone di un termine di 60 giorni per fornire chiarimenti ed elementi utili alla rideterminazione dell’imposta presso la Direzione Provinciale competente per territorio, o presso la Direzione Regionale qualora si tratti di contribuenti con volume d’affari o ricavi non inferiori a cento milioni di euro. Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla rielaborazione definitiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo (pari al 40%) e gli interessi sono calcolati nella misura del 3,5% fino al mese antecedente l’elaborazione dell’avviso.
Qualora il contribuente non provveda al versamento nel termine prescritto, le somme dovute a titolo di imposta, sanzione in misura piena e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. I versamenti tempestivi vanno eseguiti tramite modello F24 utilizzando i codici tributo di prossima istituzione. Viene tuttavia stabilito il divieto tassativo di avvalersi della compensazione dei crediti sia per il pagamento tempestivo dell’F24 sia in caso di successiva iscrizione a ruolo, vietando altresì il ricorso alla dilazione o rateazione dei pagamenti. in Italian

