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l datore di lavoro può richiamare il dipendente dalle ferie soltanto in presenza di esigenze aziendali sopravvenute, imprevedibili e straordinarie, quando non sia possibile ricorrere a personale sostitutivo o redistribuire le attività. Il richiamo rappresenta quindi una misura eccezionale e non può essere giustificato da generiche difficoltà organizzative o da un normale aumento del carico di lavoro. Il lavoratore conserva il diritto a recuperare le giornate non godute e, secondo le disposizioni del contratto collettivo applicato, può ottenere il rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro anticipato e degli eventuali costi non recuperabili. Durante le ferie non sussiste, in assenza di specifici accordi, un obbligo generale di reperibilità: l’irreperibilità non può dunque determinare conseguenze disciplinari. Spetta inoltre al datore dimostrare l’eccezionalità e l’urgenza della situazione. Se il richiamo è illegittimo, il dipendente può opporsi; se invece è giustificato e correttamente comunicato, il mancato rientro può configurare un’assenza ingiustificata sanzionabile.
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