rewrite this title CCNL Moda Conflavoro: siglato accordo integrativo

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Tutele rafforzate, gestione flessibile dell’orario e indennità di garanzia retributiva
In data 23 settembre 2026, presso la sede di Conflavoro PMI a Roma, è stato sottoscritto l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Moda – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento. L’intesa è stata raggiunta tra la confederazione datoriale Conflavoro PMI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fesica-Confsal. 
L’aggiornamento contrattuale, in vigore dal 1° ottobre 2026, introduce rilevanti modifiche che impattano sulla gestione del rapporto di lavoro e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In materia di periodo di prova, l’accordo stabilisce durate massime differenziate per i vari livelli d’inquadramento e introduce regole specifiche per le assunzioni a termine, escludendo il patto di prova per i riassunti sulle medesime mansioni con almeno 9 mesi di servizio nei 2 anni precedenti. Sul fronte dell’inquadramento e delle mansioni, si semplifica la gestione del mutamento di mansioni anche in sede certificazione, introducendo inoltre l’inedita “indennità di qualificazione” destinata ai lavoratori che conseguono titoli di studio pertinenti e superiori al proprio livello.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro, viene regolamentata l’articolazione multiperiodale su base annua e si introduce la disciplina della reperibilità, con la previsione di specifiche indennità giornaliere per le ore di attesa. L’intesa ridisegna la disciplina del lavoro straordinario, innalzando le maggiorazioni retributive e consentendo di destinare le ore svolte alla Banca delle ore previo accordo.
Sul piano economico, vengono fissate le regole per gli scatti di anzianità biennali fino a un massimo di 4 scatti e l’adeguamento dell’indennità di cassa al 6%, con la contestuale soppressione del contratto di reinserimento e l’introduzione dell’indennità di vacanza contrattuale. Viene infine valorizzato il welfare aziendale tramite la previsione di strumenti di welfare dell’importo di 200,00 euro entro la fine del 2026 e di un elemento di garanzia retributiva pari a 350,00 euro annui per le aziende prive di contrattazione di secondo livello.
Ampio spazio è dedicato ai congedi e alla tutela della genitorialità e della salute. Il testo estende le tutele per i lavoratori fragili o affetti da gravi patologie raddoppiando il periodo di comporto ed escludendo tali assenze dal computo generico, rivede la scaletta di indennizzo per la malattia breve e riorganizza la disciplina dei permessi per legge 104, di quelli per decesso o gravi infermità familiari, introducendo specifiche forme di congedo per le donne vittime di violenza di genere, per la formazione continua, per i nonni lavoratori e per l’assistenza nei percorsi di protezione.

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