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Il decreto Omnibus modifica il trattamento fiscale dei crediti d’imposta acquistati dai professionisti, compresi quelli derivanti dai bonus edilizi, senza incidere sul reddito definito con il concordato preventivo biennale. Per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, il differenziale positivo realizzato mediante cessione o utilizzo in compensazione è assoggettato a un’imposta sostitutiva del 26% e non concorre alla formazione ordinaria del reddito di lavoro autonomo né della base imponibile IRAP. La nuova disciplina supera, per i crediti interessati, il precedente meccanismo basato sulla rilevanza separata del costo di acquisto e del valore nominale utilizzato. Ai fini del CPB, tuttavia, il risultato non cambia: il differenziale non rientra tra le componenti che rettificano il reddito concordato. Per i crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i professionisti possono inoltre optare per l’applicazione del nuovo regime.
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Summarize in Italian this content to 750 words Per applicare correttamente gli esoneri contributivi U30 e U35 è essenziale verificare
