Summarize in Italian this content to 750 words
La mancata produzione della documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate sospende la maturazione degli interessi sul rimborso IVA. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 5672 e 5674 del 12 marzo 2026. In base all’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, gli interessi sul rimborso decorrono ordinariamente dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Tuttavia, il periodo compreso tra la richiesta documentale dell’Ufficio e la consegna degli atti da parte del contribuente non viene computato quando la documentazione non è prodotta nei termini. La sospensione opera anche per i documenti relativi alla garanzia necessaria alla liquidazione del rimborso, poiché l’Amministrazione non può sopportare il costo di ritardi imputabili al contribuente. Il medesimo principio vale in caso di cessione del credito IVA: il cessionario subentra nella posizione del cedente anche rispetto agli obblighi documentali connessi alla procedura di rimborso.
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

News Fisco
rewrite this title DURC regolare, la stazione appaltante non può sostituirsi agli enti previdenziali – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”
Summarize in Italian this content to 750 words La presenza di una sequenza ininterrotta di DURC regolari è sufficiente ad
