rewrite this title Imposta di registro, il rimborso decorre dal pagamento anche se l’operazione è poi soggetta a IVA – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25549 del 18 settembre 2026, ha chiarito che il termine per chiedere il rimborso dell’imposta di registro indebitamente versata decorre dal giorno del pagamento e non dalla successiva riqualificazione dell’operazione ai fini IVA. La controversia riguardava un accordo inizialmente assoggettato a imposta di registro proporzionale del 3%, poi ritenuto soggetto a IVA a seguito di accertamento e adesione. Secondo la Suprema Corte, la qualificazione del tributo dovuto si determina nel momento in cui sorge l’obbligazione tributaria. Pertanto, la successiva richiesta dell’IVA da parte dell’Amministrazione non sposta in avanti il termine triennale previsto dall’articolo 77 del DPR n. 131/1986. Il diritto al rimborso, infatti, non può considerarsi sorto successivamente quando l’imposta di registro era già non dovuta fin dall’origine. La domanda presentata oltre tre anni dal versamento deve quindi considerarsi tardiva. Resta irrilevante, a tal fine, la data del successivo accertamento con adesione fiscale.
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