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La cessazione di un contratto di locazione alla naturale scadenza non deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante modello RLI. Il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 17 del D.P.R. n. 131/1986 riguarda infatti cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, ma non la semplice scadenza del rapporto. La risoluzione si verifica quando il contratto termina anticipatamente e deve essere comunicata entro trenta giorni, con applicazione dell’eventuale imposta di registro. Diversamente, se il rapporto prosegue oltre una scadenza contrattuale, occorre verificare se ricorra una proroga, anche tacita, soggetta all’adempimento RLI. Particolare attenzione è richiesta per i contratti abitativi e commerciali soggetti a rinnovo legale. Anche la disdetta non equivale a una risoluzione anticipata: se serve soltanto a impedire il rinnovo e il contratto prosegue fino al termine previsto, la cessazione resta naturale e non richiede alcuna comunicazione.
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