Summarize this content to 750 words
Illustrata la normativa relativa al superamento del limite complessivo di tre giorni mensili o di contestuale fruizione degli stessi (INPS, circolare 18 settembre 2026, n. 100).
L’INPS ha illustrato la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi, di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 che ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Il legislatore, con la riformulazione dell’articolo 33, comma 3 citato ha inteso assicurare una maggiore tutela alle persone con disabilità, garantendo loro, nel rispetto del limite di tre giorni mensili, la possibilità di essere assistite alternativamente da più familiari. Tuttavia, il rispetto di tale limite, nonché l’alternanza nell’assistenza da parte degli aventi diritto, presuppone una necessaria pianificazione congiunta della fruizione dei permessi in argomento da parte dei familiari autorizzati, sia per garantire l’effettiva assistenza alla persona in condizione di disabilità, sia al fine di rispettare i limiti previsti dalla legge.
I casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso
L’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’INPS.
La disciplina applicabile in tali casi si fonda sul principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto.
In applicazione di tale principio, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS. Pertanto, il raggiungimento del limite di tre giorni complessivi, determina l’indebito esercizio del diritto da parte dei familiari che ne fruiscano oltre il terzo giorno.
Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.
I casi di fruizione di permessi per i medesimi periodi
Anche l’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’INPS.
Ma in tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.
Di conseguenza, si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.

