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L’Agenzia delle entrate apporta modifiche al precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522, in materia di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive (Agenzia delle entrate provvedimento 12 ottobre 2026, n. 277710).
La disposizione dà attuazione all’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, disponendo la cessazione d’ufficio per i soggetti che, sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria, risultino non aver esercitato attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora non emergano elementi registrati in Anagrafe tributaria atti a supporne l’operatività, si procede contestualmente all’estinzione del codice fiscale.
Il provvedimento nasce dalla disponibilità di dati e informazioni sempre più accurati e tempestivi che consentono controlli più mirati ed efficaci sull’effettivo esercizio dell’attività. Restano comunque salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.
La chiusura delle partite IVA inattive viene gestita ed eseguita in modalità centralizzata. L’individuazione avviene mediante riscontri automatizzati incrociando i dati presenti in Anagrafe tributaria, con specifico riferimento alle informazioni relative a:
– fatture elettroniche;- corrispettivi telematici;- versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. La comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio viene inviata al domicilio digitale del titolare o, in sua assenza, al domicilio digitale del rappresentante.In caso di indisponibilità dei domicili digitali, la comunicazione viene spedita al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).Il documento è sempre consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità viene segnalata tramite avviso nell’area riservata e, per le persone fisiche, anche tramite messaggio inviato tramite il punto di accesso telematico (sulla App IO).
La chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione preventiva o, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione nell’area riservata.Entro 60 giorni dalla ricezione, il contribuente che ritenga non legittima la chiusura (o la correlata estinzione del codice fiscale) può rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate per fornire i necessari chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA al fine di opporsi.Decorsi i 60 giorni, il contribuente può comunque rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale per richiederne motivatamente la riattivazione.
Verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta, l’ufficio può riattivare la partita IVA e il codice fiscale.
La riattivazione esplica effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e di attribuzione del codice fiscale, senza soluzione di continuità. in Italian

