Summarize in Italian this content to 750 words
La banca non risponde del danno derivante dal mancato pagamento di un modello F24 quando il commercialista incaricato dal contribuente riceve tempestivamente la comunicazione dello scarto e l’errore dipende dalla compilazione effettuata dallo stesso professionista. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26172/2026. Nel caso esaminato, il modello era stato respinto per l’errata indicazione del codice tributo e successivamente restituito al commercialista, incaricato dalla società di curare il versamento. Secondo i giudici, il professionista era legittimato a interloquire con la banca e a ricevere la comunicazione relativa al mancato buon esito dell’operazione. La tempestiva conoscenza dello scarto interrompe quindi il nesso causale tra la condotta dell’istituto di credito e il danno lamentato dal contribuente. Non sussiste, pertanto, un ulteriore obbligo della banca di avvisare direttamente la società.
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

News Lavoro
rewrite this title Sgravi contributivi per la gente di mare: le novità
Summarize this content to 750 words Dal 10 maggio 2026 l’agevolazione è estesa a tutto il personale in possesso dei
