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Alcune norme del provvedimento sono dedicate alla tutela dei lavoratori in caso di assunzione, sicurezza, formazione dei professionisti ed equo compenso (D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179).
Il D. Lgs. n. 179/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 ottobre scorso. Il provvedimento in alcuni articoli del Capo III interviene su diversi aspetti relativi all’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sul mondo del lavoro: selezione e assunzione, sicurezza, formazione dei professionisti ed equo compenso.
Tutela dei lavoratori nei processioni decisionali che li riguardano
In particolare, l’articolo 41 tutela il lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi dell’IA, stabilendo che il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale (quali definiti dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 giugno 2024, n. 2024/1689), assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all'(articolo 11 della Legge IA).
La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione al divieto in questione.
Peraltro, l’utilizzo dei sistemi di AI avviene nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione (articolo 41, comma 2, D.Lgs. n. 179/2026).
A ogni modo, prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro deve assolvere agli obblighi di informativa (previsti dall’art. 1-bis, D.Lgs. n. 152 del 1997). Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 (articolo 41, comma 3, D.Lgs. n. 179/2026).
Il licenziamento intimato in violazione delle norme sopra citate è ritenuto nullo. Anche le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione di tali norme sono nulle (articolo 41, comma 4, D.Lgs. n. 179/2026).
Sicurezza sul lavoro e IA
Per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto in commento stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 42, comma 1, D.Lgs. n. 179/2026).
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi (articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008) (articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 179/2026).
I datori di lavoro devono assicurare un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate (articolo 42, comma 3, D.Lgs. n. 179/2026).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove inoltre l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti (articolo 42, comma 4, D.Lgs. n. 179/2026).
Infine, l’articolo 47 del D.Lgs. n. 179/2026 si occupa della formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni, l’articolo 48 dell’impiego dei sistemi di IA nei servizi per il lavoro e il 49 delle norme in materia di equo compenso.

