Chi si avvale di terzi in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità è soggetto ad IRAP(CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27423)
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, la ricorrente impugna la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione finanziaria relativamente al 2005 e 2006, dove si è fatta questione della sussistenza o meno dei presupposti impositivi.
Secondo la ricorrente, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo, in presenza di costi per remunerare la prestazione di terzi e, quindi, in presenza di lavoro altrui nell’attività della professionista, benché quest’ultima non possedesse alcuna struttura organizzativa a lei imputabile, negli anni in contestazione, in quanto si avvaleva della consulenza di figure professionali della cui organizzazione non era responsabile.
Per la Suprema Corte, la censura è fondata. In riferimento al parametro dell’erogazione di compensi a terzi, la giurisprudenza di questa Corte milita nel senso che occorra valutarne l’effettiva natura, in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità.
Nel caso di specie, non risultano chiariti dalla CTR la natura e l’entità dei compensi e la tipologia delle prestazioni di cui la ricorrente si sarebbe avvalsa e che avrebbero integrato, ad avviso dei giudici d’appello, il requisito dell’autonoma organizzazione.

