L’idoneità della lavoratrice alle mansioni svolte accertata da numerosi medici legali nelle diverse fasi della controversia rende irrilevante la circostanza attinente alla produzione o mancata produzione della cartella del medico aziendale, essendo la stessa inidonea a modificare l’esito del giudizio.
La Corte di Appello di Messina confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore e diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui era stata disposta la risoluzione del suo rapporto di lavoro per inidoneità al servizio di impiegata amministrativa addetta prevalentemente a mansioni di videoterminalista. La Corte poneva a fondamento della sua decisione l’assenza di controindicazioni all’uso dei terminali, nonché di qualsiasi evoluzione peggiorativa della condizione fisica della lavoratrice, accertate da numerosi medici legali nelle diverse fasi della controversia.
Secondo i giudici di merito, in particolare, il recesso per inidoneità fisica poteva dirsi legittimo solo quando fosse provata l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con le residue capacità lavorative, non potendo l’impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso, essere ravvisabile nella sola ineseguibilità dell’attività usualmente svolta dal prestatore, ove ravvisabile la possibilità di svolgimento di altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o equivalenti o inferiori, purché utilizzabili dall’impresa.
Contro tale sentenza, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 25, c. 1 lett. C) del D.lgs. 81/08 e art. 41 c. 5 del D.lgs. 81/2008 in relazione all’art. 414, 416 e 420 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che le risultanze della cartella sanitaria del lavoratore non acquisite al processo fossero frutto di un’omissione della società, in quanto la stessa aveva chiesto che la consulenza medica si svolgesse anche in relazione alle risultanze formate dal Medico aziendale. La richiesta di acquisizione della documentazione medica era inoltre stata formulata nel ricorso e ribadita in appello, non potendo la società produrre la cartella medica perché impedita dalle norme sulla tenuta e custodia della medesima da parte del medico competente.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., per non avere i giudici del merito ammesso i capi di prova articolati e per aver ritenuto che la società non abbia provato l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili, laddove erano state formulate ampie richieste istruttorie, tese anche a dimostrare tale impossibilità.
La Cassazione dichiara, tuttavia, infondato il primo motivo di ricorso in quanto entrambi i consulenti nominati nei successivi gradi di giudizio hanno confermato l’idoneità della lavoratrice alle mansioni svolte, talché il licenziamento era risultato illegittimo per manifesta insussistenza del motivo posto a suo fondamento, per cui è irrilevante la circostanza attinente alla produzione o mancata produzione della cartella del medico aziendale, essendo la stessa inidonea a modificare l’esito del giudizio.
Infine il rigetto del primo motivo conferma la ratio decidendi attinente all’idoneità fisica della lavoratrice posta a fondamento della decisione e rende superfluo l’esame del secondo, correlato ad ulteriore ed autonoma ratio decidendi, attinente alla prova dell’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili. Pertanto, il ricorso è stato rigettato (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 27201/2018).
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