Ai fini della legittimità del trasferimento del lavoratore, occorre verificare se l’incompatibilità ambientale, caratterizzata da tensione nei rapporti personali, realizzi un’obiettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore trasferito in altra sede lavorativa a causa di una situazione di conflittualità all’interno dell’ufficio, che aveva determinato una serie di litigi con una collega.
Rispetto a tale caso, i giudici hanno ribadito che, il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari.
Ne consegue che, la legittimità del provvedimento di trasferimento prescinde dalla “colpa” dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. Pertanto, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore, deve essere diretto ad accertare solo se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa e cioè se l’incompatibilità, determinando conseguenze quali tensione nei rapporti personali o contrasti nell’ambiente di lavoro che costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione nell’unità produttiva, realizzi un’obiettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro. Il suddetto controllo, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata, non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.
Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che, l’episodio che aveva visto coinvolti i due dipendenti comportava necessariamente l’adozione di un provvedimento organizzativo che evitasse tra i suddetti contatti presuntivamente pregiudizievoli, con incidenza negativa sul corretto funzionamento dell’impresa, provvedimento concretizzatosi con il trasferimento del dipendente in questione.
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