Il Governo approva definitivamente il decreto legislativo relativo al trattamento dei buoni-corrispettivo e quello contro le pratiche di elusione fiscale (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 29 del 28 Novembre 2018).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi relativi all’attuazione di due direttive europee:
1. attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo;
2. attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con Paesi terzi.
La direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065 ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell’elusione fiscale. Il decreto in oggetto individua il buono-corrispettivo come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
L’altro decreto, invece, attua la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164 che introduce norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cosiddetta “ATAD 1”), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cosiddetta “ATAD 2”).
Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, le direttive ATAD adottano un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti.
Le direttive stabiliscono norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno e si pone in continuità con le priorità politiche di fiscalità internazionale volte ad assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. Tali obiettivi sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Il decreto introduce, in particolare, disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi, di imposizione in uscita, di società controllate non residenti, di disallineamenti da ibridi, di società controllate estere e di dividendi e plusvalenze.

