Pubblicata in gazzetta la L. n. 132/2018 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 113/2018. L’articolo 4 del decreto introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, prevedendo che, ad alcune condizioni, tale permanenza possa aversi in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio.
L’articolo in questione interviene sull’articolo 13, comma 5-bis del Testo unico dell’immigrazione. Il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, disposto dal questore deve essere – secondo la norma vigente, in questa parte immodificata – comunicato al giudice di pace territorialmente competente, il quale decide della sua convalida, entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del provvedimento alla cancelleria. Fino alla decisione della convalida, l’esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa.
Intervenuta la convalida, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei Centri di permanenza per i rimpatri, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
A tale dettato, l’articolo 4 aggiunge una previsione relativa al caso non vi sia disponibilità di posti nei Centri di permanenza per i rimpatri “o ubicati nel circondario del Tribunale competente”. Pertanto, in questa ipotesi di indisponibilità di posti, si viene a prevedere che su richiesta del questore, il giudice di pace possa autorizzare (con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida) la temporanea permanenza dello straniero in “strutture diverse e idonee”, nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza che garantiscano “condizioni di trattenimento che assicurano il rispetto della dignità della persona”.
L’articolo in esame aggiunge inoltre che qualora le condizioni di indisponibilità dei posti permangano anche dopo l’udienza di convalida, il giudice possa autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida.

