Nel nuovo quadro europeo per la lotta al riciclaggio di denaro, il Registro dei Beneficiari Effettivi assume un ruolo fondamentale per garantire trasparenza nelle strutture societarie. Tuttavia, non sostituisce la necessità di una verifica adeguata. Le parti obbligate sono tenute a continuare ad eseguire controlli autonomi e valutazioni del rischio. Se ci sono discrepanze tra i dati del Registro e quelli raccolti, prevale il risultato della verifica interna, con l’obbligo di segnalazione alla Camera di Commercio. Nonostante ciò, una discrepanza non comporta automaticamente la segnalazione di transazioni sospette o l’astensione da queste. Il sistema introduce così una “doppia traccia” tra la qualità del dato pubblico e la valutazione sostanziale del rischio. L’accesso ai dati è riservato a coloro che hanno un interesse legittimo, proteggendo così la privacy. Pertanto, la figura del professionista rimane centrale, chiamata a svolgere un’analisi autonoma, documentata e critica.

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Incentivi per le fonti rinnovabili
Il MASE ha dato il via libera al calendario per l’anno 2026 riguardante le procedure competitive per gli incentivi FER2,
