Mobbing, escluso l’intento persecutorio se le condizioni sono comuni a più lavoratori




12 di 2018 Per la configurabilità del mobbing devono ricorrere: comportamenti persecutori, sistematici e prolungati nel tempo, da parte del datore di lavoro o anche di altri dipendenti; l’evento lesivo della salute del dipendente; il nesso eziologico tra le condotte ed il pregiudizio subito; l’intento persecutorio. Al riguardo, tale volontà persecutoria può essere smentita dalla ricorrenza di condizioni comuni a tutti i dipendenti addetti alle medesime lavorazioni.


Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia del Tribunale di prime cure, aveva respinto la domanda di un lavoratore di accertamento di una condotta di mobbing e di condanna del datore di lavoro al conseguente risarcimento del danno. La Corte aveva infatti rilevato che il materiale istruttorio smentiva ogni volontà persecutoria, nonché qualsiasi trattamento differenziato del lavoratore rispetto agli altri dipendenti adibiti alla stessa mansione.
Avverso tale pronuncia ricorre in Cassazione il lavoratore, lamentando principalmente che la Corte di merito aveva trascurato il criterio di riparto degli oneri probatori.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. Per la configurabilità del mobbing lavorativo, infatti, devono ricorrere:
– una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti;
– l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
– il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima;
– l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
In tale ottica, la Corte distrettuale ha correttamente respinto la domanda non avendo ravvisato la ricorrenza di tutti gli elementi che caratterizzano il fenomeno del mobbing ed avendo accertato che ogni volontà persecutoria è smentita proprio dai testi i quali hanno descritto condizioni comuni a tutti gli operai addetti alle medesime lavorazioni del ricorrente.





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