Ultimi giorni per il versamento EBNA




Entro il 16 dicembre ricorre il versamento mensile di € 7,65 per dipendente in forza più una quota variabile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile (0,45 a carico della ditta e 0,15 a carico del dipendente), tramite modello F24, evidenziando il codice tributo EBNA.

Le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani. CLAAI, e CGIL, CISL e UIL) sono intervenute a più riprese in materia di ammortizzatori sociali, con cui hanno definito il campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), la contribuzione obbligatoria da gennaio 2016 e le prestazioni erogabili. Di recente, però, con l’accordo sottoscritto il 7/2/2018, le Parti Sociali hanno rivisto il campo di applicazione, per effetto di disposizioni ministeriali che hanno definito con precisione quali aziende hanno l’obbligo di versare a FSBA e quali, invece, rientrano nel Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di gestione pubblica.
Si sono perciò definiti due percorsi possibili, a seconda che sussista o meno l’obbligo normativo di contribuzione a FSBA e/o l’obbligo contrattuale di adesione alla bilateralità artigiana.
Prima casistica:
– Imprese artigiane con C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) che inizia con 4, a prescindere dal CCNL applicato e dal n. dei dipendenti, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) – Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano un CCNL artigiano e con un n. di dipendenti inferiore o uguale a 5, escluse dal campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.)
– Enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni sottoscrittrici dell’Accordo e le stesse Organizzazioni, a prescindere dal C.S.C., dal CCNL applicato e dal n. dei dipendenti, rientranti nel campo di applicazione di FSBA
Quote contributive
Quota fissa:
€ 7,65 mensili per ogni dipendente in forza e per 12 mensilità
Quota variabile, calcolata sull’imponibile previdenziale mensile (comprese le mensilità aggiuntive), applicando le seguenti percentuali:
– 0,45%, a carico del datore di lavoro;
– 0,15%, a carico del dipendente (percentuali dovute dalla mensilità di luglio 2016)
Seconda casistica
– Imprese artigiane rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (integrazioni salariali ordinarie e straordinarie)
– Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano un CCNL artigiano e con un n. di dipendenti superiore a 5, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.)
Quote contributive
Quota fissa:
€ 10,42 mensili per ogni dipendente in forza e per 12 mensilità
Si precisa che, in ogni caso, sono escluse le imprese appartenenti al settore contrattuale dell’edilizia e affini.
Il contributo si calcola, in entrambe le casistiche, per tutti i lavoratori dipendenti in forza, inclusi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e con contratto di lavoro non subordinato (co.co.pro., stage, ecc.).
Per i lavoratori a chiamata, la contribuzione è dovuta se è prevista l’indennità di disponibilità e nel caso di attività lavorativa prestata a seguito di chiamata.
La quota fissa corrisposta in entrambe le casistiche è dovuta nella stessa misura sia per i lavoratori a tempo pieno, sia per quelli a tempo parziale.
La quota variabile corrisposta nel caso di imprese rientranti nella prima casistica si calcola considerando anche le mensilità aggiuntive (per es. la tredicesima mensilità) e, la quota a carico del dipendente, deve essere trattenuta in busta paga.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.) resta comunque dovuta la quota fissa mensile.
Il contributo mensile previsto nella prima casistica (la quota fissa e la quota variabile sono indivisibili e si versano insieme), permette l’accesso alle prestazioni del Fondo Bilaterale Artigianato Sardegna (FSBA) e alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, consentendo all’azienda di adempiere a tutti gli obblighi normativi e contrattuali in materia di bilateralità artigiana, nei confronti dei lavoratori, e di usufruire essa stessa di agevolazioni.
Se l’azienda rientra, invece, nella seconda casistica, l’adesione all’E.B.A.S. consente di adempiere agli obblighi contrattuali in materia di bilateralità artigiana, con la possibilità di accedere ai vari servizi previsti dalla contrattazione, esclusi gli ammortizzatori sociali che sono a carico dell’Ente pubblico.
Si precisa che l’adesione all’Ente Bilaterale si perfeziona con l’invio, tramite posta certificata, all’indirizzo ebas.sardegna@pec.it, o posta ordinaria, della domanda di adesione e dell’allegato L2, scaricabili dalla sezione “Adesione” del sito internet dell’Ente, all’indirizzo www.ebas.sardegna.it.


Contributo di solidarietà INPS


L’impresa è tenuta al pagamento all’INPS del cd. “contributo di solidarietà”, calcolato applicando la percentuale del 10% sull’importo della quota fissa destinato a finanziare le prestazioni. Partendo dalla quota fissa pagata mensilmente per ogni lavoratore, con riferimento alle due suddette casistiche.


Regolarità contributiva


Per l’accesso alle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito e agli altri servizi previsti dalla contrattazione in materia di bilateralità, a beneficio delle aziende e dei lavoratori, è richiesta all’azienda la regolarità delle quote versate da gennaio 2016.
Eventuali subentri di imprese per effetto di trasformazioni, cessioni, donazioni possono produrre un trasferimento della posizione contributiva dall’impresa cedente a condizione che quest’ultima non svolga più attività.
Anche per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (Assegno ordinario e Assegno di solidarietà), per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa, nei casi previsti dal Regolamento di FSBA, è richiesta all’azienda la regolarità da gennaio 2016, con le eccezioni previste dallo stesso Regolamento nel caso di trasferimento o trasformazione societaria, imprese neo costituite o nel caso di mutamento della natura giuridica dell’impresa.





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