La corresponsione di compensi a terzi non costituisce indice di autonoma organizzazione, costitutivo del presupposto impositivo Irap, dovendo accertarsi la concomitanza di altri elementi sintomatici, quali l’avvalimento di dipendenti, o dell’opera di terzi di cui il professionista non abbia strettamente bisogno per la propria attività, ovvero l’acquisto di beni e servizi non strettamente strumentali all’attività esercitata (Corte di cassazione – sentenza n. 32113/2018).
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
L’Irap coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del contribuente e colpisce quella parte aggiuntiva di reddito derivante dalla presenza di una struttura organizzativa esterna che, per numero, importanza e valore economico, sia suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività dello stesso contribuente. In tal senso è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il contribuente ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale che si viene a realizzare rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
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