Conciliazione vita professionale e privata: conclusa la procedura di attribuzione del beneficio




Concluse le operazioni di controllo, per l’anno 2018, sul deposito del contratto aziendale e di calcolo della misura dello sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Allo scopo di agevolare i datori di lavoro nella fruizione del beneficio, il relativo conguaglio potrà essere effettuato sulle denunce relative a dicembre 2018 e gennaio 2019, su una o più mensilità.


Come noto, ai datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni normative vigenti, ovvero l’estensione o l’integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali, è attribuito un beneficio sotto forma di sgravio contributivo. Le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata devono essere individuate in numero minimo di due tra quelle di seguito indicate, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B):
A) Area di intervento genitorialità:
– Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
– Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
– Previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
– Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
– Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa:
– Lavoro agile;
– Flessibilità oraria in entrata e uscita;
– Part-time;
– Banca ore;
– Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale:
– Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
– Convenzioni con strutture per servizi di cura;
– Buoni per l’acquisto di servizi di cura.
I contratti aziendali devono devono riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda. Il 20% dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo. Il restante 80% è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati dai medesimi datori di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda. Il beneficio, riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018, non può in ogni caso eccedere l’importo corrispondente alla misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda.
Orbene, l’Inps ha concluso le operazioni di controllo sul deposito del contratto aziendale e di calcolo della misura del beneficio, e informa i datori di lavoro, mediante comunicazione all’interno del modulo di istanza “Conciliazione Vita-Lavoro 2018” della piattaforma “DiResCo”, dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio eventualmente riconosciuto. Allo scopo di agevolare i datori di lavoro nella fruizione del beneficio, il relativo conguaglio potrà essere effettuato sulle denunce relative a dicembre 2018 e gennaio 2019, su una o più mensilità.





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