In caso di unità immobiliare acquistata con il beneficio dell’agevolazione fiscale “prima casa” e successivamente suddivisa in due appartamenti, il contribuente conserva l’agevolazione se provvede alla rivendita dei due appartamenti entro il quinquennio e al riacquisto di altro immobile entro un anno (Corte di cassazione – ordinanza n. 1833/2019).
Cosi si è espressa la Corte di cassazione sull’agevolazione prima casa in caso di unità immobiliare acquistata con il beneficio, poi frazionata in due appartamenti successivamente venduti.
Infatti, in caso di appartamento acquistato e poi suddiviso in due unità immobiliari, l’agevolazione prima casa decade se:
– entrambi gli appartamenti frazionati non sono rivenduti entro il quinquennio;
– entrambi gli appartamenti frazionati sono rivenduti entro il quinquennio, ma non vi è riacquisto di altro appartamento entro l’anno.
Di fatto, il frazionamento in due appartamenti dell’unità immobiliare acquistata con l’agevolazione “prima casa” e la loro successiva vendita con atti separati prima del decorso di cinque anni dall’acquisto legittima l’amministrazione a sancire la decadenza dell’agevolazione senza riacquisto entro un anno di altro immobile.
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