Procedura per la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori




Il Ministero del lavoro definisce modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, ai sensi dell’art. 12, commi 4 e 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.


Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
– effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all’articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un’autorizzazione in corso di validità;
– pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
– detenere, trasportare e commerciare prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
– pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
– pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
– pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
– occultare, manomettere o eliminaew elementi di prova relativi a un’indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
– intralciare l’attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell’esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti.
Qualora le elencate violazioni siano commesse mediante l’impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all’esercizio della pesca marittima professionale, gli organi di controllo di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 redigono verbali di accertamento e contestazione – applicando la prescritta sanzione principale, nonché la sanzione accessoria della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori – e trasmettono copia dei relativi atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. In tal caso, il Capo del Compartimento competente emette provvedimento di sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori.
Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
L’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, può far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo.
Il Capo del Compartimento competente, sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini, ritenuto fondato l’accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione principale e quella accessoria della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori. Il Capo del Compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
Il provvedimento di sospensione ovvero l’ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora, a seguito di impugnazione, siano annullati il provvedimento di sospensione ovvero l’ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell’ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l’annullamento.
Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni con l’indicazione dei provvedimenti di sospensione emanati





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