EDILIZIA Industria-Cooperative-Artigianato: Comunicato CNCE del 15/2/2019



La Commissione Nazionale per le Casse Edili – CNCE, con comunicato del 15/2/2019, fornisce indicazioni e chiarimenti sulle modalità di calcolo dei contributi previsti dai recenti accordi contrattuali

La CNCE, con riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali – CCNL 18/7/2018 e successivo accordo 20/12/2018 industria e cooperazione, CCNL 31/1/2019 e successivo accordo 6/2/2019 artigianato – relativamente alle principali indicazioni contributive da far pervenire alle Casse Edili/Edilcasse, fornisce ulteriori chiarimenti tecnici:


1. Paga oraria imponibile Fondo Sanitario per Operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale
L’impresa inserisce nel MUT la paga oraria “imponibile fondo sanitario” per operai ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione:
– minimo
– contingenza
– EDR
– ITS.
Il sistema MUT moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il coefficiente di contribuzione (0,35% fino all’avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60% successivamente, come da accordo 20/12/2018 industria e cooperazione).
Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore.
Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l’invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:
– su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell’attuale vigente normativa;
– in una delle casse competenti va denunciata l’integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l’integrazione sarà a discrezione dell’impresa o del suo consulente);
– nelle casse in cui non è denunciata l’integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l’integrazione stessa.
Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:
– su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell’attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, sia indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.
Il MUT metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste.


2. Importo Fondo Sanitario Impiegati
E’ l’importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile:
– minimo
– contingenza
– EDR
– premio di produzione
moltiplicando l’importo ottenuto per l’attuale aliquota contributiva dello 0,26%.


Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l’importo dovuto.


3. Imponibile Fondo Incentivo Occupazione
E’ ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente i seguenti elementi della retribuzione
– minimo
– contingenza
– EDR


– ITS
per le ore effettivamente lavorate.
Il MUT potrà calcolare autonomamente l’importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l’aliquota dello 0,10%.





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